Corte Ue:”No ai rimpatri dei rifugiati”
Secondo Corte di giustizia di Bruxelles la revoca o rifiuto dello status di rifugiato non devono privare una persona della sicurezza personale. In base al diritto europeo, un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nella nazione da cui proviene. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Ue in una sentenza, precisando che la norma va rispettata anche se lo status di rifugiato viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza.
Il diritto alla protezione non può mai decadere del tutto, anche in presenza di fatti gravi, se il migrante rischia la vita o la persecuzione una volta rimandato nello stato di origine. Resta da capire come il verdetto può impattare sulla legislazione italiana: il decreto sicurezza di Salvini, infatti, prevede lo stop ai benefici dell’asilo se lo straniero commette una serie di delitti.
I giudici della Corte sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni della direttiva Ue sui rifugiati con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra dai colleghi di Belgio e Repubblica Ceca in seguito ai ricorsi presentati da un ivoriano, un congolese e un ceceno a cui è stato revocato o rifiutato lo status di rifugiato per gravi motivi.
I criteri per accettare una domanda di asilo sono stabiliti già da una direttiva comunitaria del 2011 ma secondo la corte lussemburghese la decisione di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato non produce l’effetto di privare una persona né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status se questa persona ha il fondato timore di essere perseguitata nel suo paese di origine. Spetta poi alla magistratura nazionale stabilire se l’interessato è da considerarsi o meno un clandestino con tutte le implicazioni connesse a questo status.