Ecobonus: incluse anche le microcar
Il Governo rivede i criteri dell’ecobonus e, attraverso un nuovo emendamento, allarga le maglie dei mezzi idonei a ricevere l’incentivo
Grazie all’eliminazione del limite di 11 kW, l’ecoincentivo per l’acquisto di veicoli elettrici viene esteso a tutti i due, tre e quattro ruote di categoria “L”, ossia motorini e moto di ogni cilindrata, tricicli e quadricicli. Possono così ricevere l’incentivo tutti coloro che rottamando un qualunque mezzo di categoria “L” euro 3. Inoltre, grazie a questo emendamento, è possibile rottamare un mezzo di categoria “L” a patto di esserne in possesso da almeno 12 mesi (è quindi sufficiente essere un famigliare convivente e dimostrare il possesso).
Questa è una delle tante novità apportate con la legge di conversione del Decreto Crescita (Legge n. 58 del 28 giugno 2019). L’agevolazione è del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro, e può essere fruita se si rottama un veicolo (motorino, moto, veicoli a tre ruote e microcar) euro 0, 1, 2 e 3.
Nello specifico viene modificato il comma 1057 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019, prevedendo che il contributo per l’acquisto di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido, anziché alle sole categorie L1e ed L3e, sia riconosciuto per tutte le seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli:
- L1e: veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h;
- L2e: veicoli a tre ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;
- L3e: veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h;
- L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h;
- L6e: quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino aa 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna, o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
l contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Un’altra modifica riguarda il comma 1062, lettera c) della medesima Legge di bilancio 2019, che ha introdotto in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l’obbligo di conservare una specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.
Per i monopattini sembra tutto pronto anche per il noto decreto ministeriale Micromobilità, previsto in legge di Bilancio, che prevede la sperimentazione, in alcune specifiche aree delle città, di quei veicoli elettrici come monopattini, hoverboard, segway e monowhell non ancora disciplinati dal Codice della strada.